Atto Aziendale ASL Salerno : Le osservazioni della CISL FP

 In riferimento all’oggetto i Delegati RSU CISL FP in uno alla Segreteria Provinciale della CISL FP rilevano alcune criticità nell’elaborato che di seguito si rappresentano.
Se l’Atto Aziendale  lo si legge tutto d’uno fiato, lascia un inevitabile senso di amarezza e di delusione.
Ci si aspettava molto di più.
Anche le ultime speranze di vedere a Salerno una Sanità degna del glorioso passato sembrano seriamente messe in discussione, se non addirittura svanire.
Già la veste grafica, con l’alternarsi di tipi di carattere e formattazione che nulla hanno a che vedere con il contenuto o con la necessità di richiamare l’attenzione su particolari aspetti, denota l’assenza di una visione generale unificante degli inevitabili vari contributi che anche come contenuto restano staccati, a volte in conflitto, senza formare un unicum organico.
Non raramente si richiamano provvedimenti normativi ai cui principi ispirarsi tranne poi a prevedere l’esatto contrario di quello che tali normative indicano come percorso da seguire.
Ci auguriamo che l’assenza di una fase finale di verifica della coerenza fra le varie parti sia stata il frutto della esigenza di rispettare l’annunciata data di pubblicazione sul sito aziendale e che ci sia ancora spazio per l’accoglimento di quelle osservazioni che, nella forma e nel merito, ci accingiamo a formulare.

– parte I, titolo II, art. 4. E’ pressoché identico all’ultimo periodo di pagina 2, parte II con alcuni dati non proprio coincidenti: 4.917,17 o 4954,16 Kmq – popolazione residente di 1.106.506 al 01/01/2015 o al 31/12/2015?;
-parte I, pagine 10 e 11 (elenco distretti ed ambiti) identica a pag. 4, parte II;

-in fondo a pagina 4, parte II é riportato un refuso e né nella parte I né nella parte II é riportato il logo;

– l’istogramma a pagina 5 della parte II é chiaramente incompleto (verosimilmente per un problema di formattazione su due colonne (perché?) nel grafico non sono presenti i distretti 63,64,67,68,69 e 72;

–              le due immagini a pagina 5 rappresentanti il territorio provinciale, pur tenendo conto della diversità di scala e di orientamento, appaiono sostanzialmente diversi in quanto a contorno;

–              parte II, pagina 14 – CONTENUTO DELL’ATTO AZIENDALE – il primo periodo é identico al primo periodo dell’art. 2 della parte I – I contenuti dell’atto aziendale; sembra superfluo nella parte seconda ribadire i contenuti dell’atto aziendale che sono ampiamente illustrati nella parte I;

–              parte II – pagine da 16 in poi é spesso ripetitivo di quanto già riportato nella parte I articoli 26 e seguenti.

 

Potremmo trovare altre ripetizioni ma abbandoniamo questo sterile esercizio condotto solo per esemplificare quanto affermato in premessa e ci dedichiamo ad osservazioni di merito sulla struttura dell’organizzazione.

 

Ci rendiamo conto che la Sanità é una realtà estremamente complessa per la cui efficiente organizzazione é indispensabile ricercare un delicato equilibrio fra le varie componenti: quello che non ci si può assolutamente permettere, però, é lasciare dei vuoti o peggio ancora delle sovrapposizioni nelle “cose da fare” ponendo le premesse per una futura confusione nella quale non sarà possibile, al di là di tutte le buone intenzioni sulla assegnazione degli obiettivi, sulla valutazione, ecc…, individuare chi fa che cosa e di cosa risponde.

Traspare anche l’errata convinzione che la Sanità sia regolata solo ed esclusivamente dalle norme sanitarie dimenticando che, come qualsiasi istituzione, organismo, azienda, associazione, raggruppamento ecc… anche la Sanità é soggetta al rispetto delle norme generali dello stato ai cui principi deve improntare la propria organizzazione.

Nel merito.
Attività amministrative periferiche – Area di coordinamento.

Premesso che tutte le attività amministrative svolte nelle articolazioni periferiche dell’azienda sono riconducibili a quelle delle UO Centrali (gestione del personale, acquisti, tecnico-manutentivo, ecc…) per cui il coordinamento per lo specifico ambito compete di fatto alla corrispondente Funzione Centrale che emana direttive al fine di garantire l’omogeneità dei comportamenti e vigila affinché tale direttive siano rispettate, sfugge l’esigenza di un coordinamento generale centrale che finirebbe con il sovrapporsi alle UO Centrali.Non é ben chiaro poi il rapporto fra il Coordinatore Unico ed i raggruppamenti operati nella successiva tabella che sembra piuttosto finalizzata alla riduzione delle UOC Amministrative. Una notazione: é improprio parlare di Direzione Amministrativa del Distretto 66. A memoria la Direzione Amministrativa esiste negli Ospedali, nei distretti é sempre esistita una Unità Operativa Amministrativa (che può essere qualificata complessa o semplice, ma non é una Direzione Amministrativa).
Alla luce di tale notazione se lo scopo era la riduzione delle strutture complesse non era più razionale lasciare in ogni distretto l’unità operativa amministrativa e qualificarla come struttura semplice lasciando ad essa il necessario raccordo con le funzioni centrale amministrative? Avrebbe fornito un quadro certamente più omogeneo e con maggiori probabilità di funzionare.

 

Nella Direzione Amministrativa, nell’ambito del Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali sarebbe opportuno contemplare una UOS “Patrimonio” atteso che l’ASL é proprietaria di un enorme patrimonio immobiliare non sanitario che comunque va gestito in tutti i suoi complessi aspetti.

 

          Per l’UOC “Servizi delle Professioni Sanitarie, non ben delineate nella tabella delle strutture del Dipartimento Governo Clinico, tenuto conto delle diverse specificità professionali di ogni Area, necessita dettagliatamente esplicitarle nella dotazione organica e a pag. 40 almeno nel seguente modo:

  1. a)       Servizio infermieristico e ostetrico strutturato con almeno tre dirigenti (secondo le specificità delle professioni appartenenti all’area) con a capo un Dirigente;
  2. b)       Servizio Tecnico-Sanitario strutturato con almeno due dirigenti (secondo le specificità delle professioni appartenenti all’area) con a capo un Dirigente;
  3. c)       Servizio Tecnico Riabilitativo strutturato con almeno due dirigenti (secondo le specificità delle professioni appartenenti all’area) con a capo un Dirigente;
  4. d)       Servizio Tecnico della Prevenzione strutturato con almeno due dirigenti (secondo le specificità delle professioni appartenenti all’area) con a capo un Dirigente;
  5. e)       Servizio Sociale Professionale strutturato con almeno due dirigenti (secondo le specificità delle professioni appartenenti all’area) con a capo un Dirigente.

 

A rappresentanza delle professioni sanitarie prevedere un Dirigente nel Collegio di Direzione (pag.20).

 

          U.O.C. Sicurezza dei pazienti e gestione rischio clinico

Purtroppo il contenuto di detta parte denota scarsa conoscenza di cosa sia effettivamente il Risk Management e si confondono aspetti di sicurezza del paziente, con quelli di sicurezza degli operatori, di economicità degli acquisti e di efficace impiego delle risorse, di debito informativo, ecc…

Sembra scritta forse più per “scaricarsi” del problema che per affrontare seriamente la questione della gestione del rischio.

Il profilo di rischio nel settore sanitario è multidimensionale, poiché il rischio prioritario (il rischio clinico, insito nei processi primari) si accompagna sempre alla presenza di altre aree di rischio collocate nei processi di supporto (rischi non sanitari, tra cui, ad esempio, quelli amministrativi, logistici, ecc.).

La multidimensionalità del profilo di rischio, connaturata alla missione istituzionale delle aziende sanitarie, e la presenza di una forte componente professionale (e come tale dotata di ampia autonomia decisionale) sono caratteristiche che rendono particolarmente complesso disegnare un efficace modello di gestione del rischio.

In modo schematico, si può affermare che, come in qualsiasi altro processo produttivo, anche in sanità gli operatori (risorsa umana) eseguono attività con modalità altamente variabili (procedure), all’interno di “contenitori”  (intesi come strutture edilizie ed impiantistica fissa), spesso utilizzando attrezzature, a volte molto sofisticate.

Da ciò discende che una corretta azione di riduzione del rischio non può trascurare alcuna delle componenti che concorrono a garantire condizioni di sicurezza per l’utente.

Attività fondamentale della struttura di Risk Management dovrebbe, di conseguenza, essere essenzialmente quella di creare i presupposti affinché l’organizzazione dell’Azienda si attrezzi per ridurre al minimo i margini di errore e faccia tesoro di quanto si può imparare dall’evento indesiderato attivando percorsi virtuosi di miglioramento continuo e riduzione dei margini di rischio.

Il ruolo che la struttura dovrebbe assumere, infatti, è quello di punto di riferimento e coordinamento di una rete aziendale di referenti (Responsabili di: Direzioni Sanitarie, UO Tecnico Patrimoniale, UO per le Tecnologie Informatiche, UO per le Tecnologie Biomediche, UO per l’approvvigionamento di beni e servizi, UO operativa per la farmaceutica, l’Avvocatura, Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, UO per la Formazione, ecc…) al fine di promuovere il cambiamento culturale necessario ad innescare un processo virtuoso di verifica continua, partecipazione e condivisione teso al miglioramento delle condizioni di sicurezza nella erogazione dei servizi sanitari.

L’aver focalizzato l’attenzione su solo due aspetti (Fisica Sanitaria, elencando anche attività non effettuate nell’ASL e ricomprendendo anche attività finalizzate alla protezione dei lavoratori, ed Ingegneria Clinica) denota una non corretta visione degli aspetti relativi alla sicurezza del paziente.

Fisica Sanitaria ed Ingegneria Clinica rivestono un autonomo ruolo che non può essere ridotto alla sola tutela della sicurezza del paziente, alla quale concorrono, al pari di tutte le altre UO.

Ci piace sottolineare che, anche prescindendo dalla sicurezza del paziente ma soffermandosi solo sull’aspetto formale del rispetto normativo, la manutenzione programmata e le verifiche di sicurezza sono obbligatorie per una moltitudine di impianti e di attrezzature.

Vorremmo solo precisare che non é solo “importante” ma é “obbligatorio”  che la documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature, fornita al momento dell’acquisto, sia a corredo dello strumento e resa sempre disponibile e non solo per le attività di manutenzione.

 

          U.O.C. Assistenza Farmaceutica

Sarebbe il caso, nell’elencazione iniziale dell’obiettivo di qualificazione della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici, di non trascurare l’assistenza ospedaliera.

Cosa c’entra poi l’UO Farmaceutica nella “valutazione economica delle tecnologie sanitarie”: non risulta molto chiaro.

 

          U.O.C. Medicina del Lavoro Aziendale

Leggendo la prima parte, pagine 22 e 23, ci eravamo illusi che si fosse sulla strada giusta quando si parlava di “Servizio di Prevenzione e Protezione” ed “attività di Medicina del Lavoro” collocando, cioè, ciascuno nel giusto ruolo.

Ci siamo dovuti ricredere, però, leggendo la seconda parte dove si ingenera una notevole confusione e si stravolgono i ruoli.

Da riscrivere completamente perché improponibile nella forma e nella sostanza e stravolge i principi sanciti dal D.lgs n. 81/2008 e dalla DGRC n. 447 del 25 marzo 2010.

Nella forma perché alcuni periodi sono francamente incomprensibili.

          ‘L’articolazione aziendale si configura, come struttura che riporta alla figura del medico competente che, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza e del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale.’

Malgrado la ripetuta lettura non siamo riusciti a capire il senso della frase che precede.

          “Il Medico Competente interviene direttamente nell’attuazione del servizio di prevenzione, al fianco del datore di lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.”

Cosa significa?

Ci fermiamo qui per gli aspetti formali anche se é forte l’impulso di proseguire ad esempio con l’impropria affermazione “per le aziende che espongono i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici” o per il riferimento al rischio “biologico”, marginale in sanità almeno nella corretta definizione del D.lgs 81/2008 (utilizzazione di agenti biologici), ma più propriamente di rischio infettivo (v. art. 274 dedicato alle strutture sanitarie), o con l’affermazione che il Medico Competente deve possedere la specializzazione in Medicina del Lavoro (i requisiti sono stabiliti dall’art. 38 e comprendono una pluralità di specializzazioni e l’iscrizione in specifico elenco tenuto dal Ministero del Lavoro).

Facciamo un poco di chiarezza normativa.

Il D.lgs 81/2008 impone al datore di lavoro di garantire la sorveglianza sanitaria non in senso generalizzato ma esclusivamente per quei lavoratori esposti agli specifici rischi contemplati puntualmente nello stesso decreto.

          Il medico competente non necessariamente deve essere un dipendente dell’azienda, può essere anche un professionista privato con il quale l’azienda stipula apposita convenzione (non facciamo confusione con gli specialisti ambulatoriali il cui ruolo é fondamentalmente diverso e che, per specifica regolamentazione contrattuale, mal si prestano ad effettuare tutte le attività che il D.lgs pone in carico al medico competente: visita degli ambienti di lavoro, collaborazione alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, informazione ai lavoratori, ecc…).
Nel caso di necessità di nomina di più medici competenti il datore di lavoro individua, fra essi, un “Coordinatore” . La scelta del termine da parte del legislatore non é casuale se si rammenta che “Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”  – art. 39, comma 4 -.
Come si faccia a garantire l’autonomia a medici competenti inseriti in una struttura complessa retta da un Direttore gerarchicamente sovraordinato non é chiaro.
In nessuna parte del D.lgs 81/2008 é contemplato che il ”protocollo sanitario” debba essere condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (non “elabora, in collaborazione con il Datore di Lavoro, il Documento di Valutazione dei Rischi” – é appena il caso di osservare che la valutazione dei rischi é obbligo non delegabile del Datore di Lavoro – art. 17).
Anche se l’aspetto costi non ci appassiona particolarmente in questa fase ma non sarebbe stato più agevole stipulare convenzione con uno o più professionisti esterni evitando di ingenerare una profonda confusione fra ruoli e responsabilità?
Ci fermiamo qui.

U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione

In ossequio al D.lgs 81/2008 (che fortunatamente non si sofferma su quello che sembra l’aspetto prioritario in sanità – SC, o SS ecc…) – sarebbe stato preferibile “Servizio di Prevenzione e Protezione” – UOC.
Si parte con buoni principi ma, al terzultimo periodo a pag. 44, spunta un “Responsabile della Prevenzione e Protezione”, forse ci si riferisce, stante il richiamo all’art. 17 del D.lgs 81/2008, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che necessariamente deve coincidere con il dirigente dell’UOC.
A meno che non si voglia individuare, e non sarebbe in linea con il D.lgs 81/2008, all’interno di tale UO altra figura cui demandare il ruolo di Responsabile.
Tentativo di scindere ‘onori’ ed ‘oneri’.
Definire poi l’attività del Servizio (penultimo periodo) attività sanitaria é improprio oltre che fuorviante se posto in relazione con i compiti del servizio.
Un consiglio: attenzione ai futuri Regolamenti.
Se quello del Servizio di Prevenzione e Protezione ricalcherà il regolamento approvato con delibera n. 151 del 23/02/2016 certamente non ci orientiamo nella logica dettata dal più volte richiamato DLgs n. 81/2008.
Si consiglia la lettura della delibera n. 399 del 03/05/2011 anche al fine di fare luce, nel metodo e nel merito, sulla delibera di recente approvata dalla S.V. con il n. 03 del 27/07/2016.
Ma possibile che ad ogni cambio di vertice vengono riproposte ed adottate le stesse cose, senza peraltro averne la paternità reale del contenuto, come se il sacro principio della continuità dell’azione amministrativa (gli atti precedenti conservano validità fino a revoca esplicita) non vigesse.
O l’esigenza di proporre le stesse cose non nasconde, invece, il desiderio di conservare privilegi?
Per quanto attiene, poi, la corretta collocazione ed i relativi rapporti di interdipendenza delle figure specialistiche della prevenzione (Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Medico Autorizzato, Esperto Qualificato, Esperto Responsabile della Sicurezza in RM, ecc…) si raccomanda la lettura, oltre che del D.lgs. n. 81/2008 e della DGRC n. 447 del 25 marzo 2010 anche delle specifiche Linee di Indirizzo del coordinamento regionale degli assessori alla Sanità di concerto con l’ISPESL, delle linee-guida dell’INAI (ex ISPESL) che saremo lieti di fornire, se richieste.
Comitato di dipartimento

Aggiungere (a pag. 55) che si riunisce ‘almeno una volta ogni due mesi’ come previsto al punto 16.7 del DCA n.18/2013, atteso che nell’atto aziendale non è prevista alcuna periodicità minima.
Dipartimento di Prevenzione

Il prospetto esplicativo contraddice il principio di ripartizione fra livello centrale  (mission funzionale) e livello territoriale (mission produttiva) nel senso che non a tutti i livelli centrali corrispondono unità periferiche o il numero delle stesse appare francamente insufficiente a coprire un territorio di 4.900 kmq articolato in 13 distretti sanitari.
Colpisce, poi, l’UOS “Stress da lavoro correlato”, più propriamente stress lavoro-correlato nell’ambito della SC Igiene e Medicina del Lavoro (richiama alla mente quelle immagini sfumate ricorrenti delle quali si é detto all’inizio).
Premesso che sfugge la particolare rilevanza assegnata ad uno dei molteplici rischi che il Datore di Lavoro deve valutare e sui quali il Dipartimento di Prevenzione deve focalizzare la sua attenzione per tutti gli aspetti connessi – informazione, formazione, linee di indirizzo (ivi compreso quello della vigilanza) é doveroso sottolineare, premessa l’inutilità della stessa a meno di voler prevedere analoghe UUOO per il Rischio Chimico, per quello di caduta dall’alto, per quello da escursioni termiche, per quello da campi elettromagnetici, per quello da videoterminale, ecc.., che é impropria la collocazione nell’ambito del Servizio di Medicina ed Igiene del Lavoro.
Potremmo semplificare osservando che a fronte del Servizio di Prevenzione e Protezione e della Medicina del Lavoro (interni all’azienda nell’ambito del sistema sicurezza), corrispondono, a livello di Dipartimento di Prevenzione, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza ed il Servizio di Medicina ed igiene del lavoro.
Orbene le linee guida INAIL per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (di derivazione dalla metodologia HSE universalmente adottata a livello europeo), assegnano al Servizio di Prevenzione e Protezione il ruolo di collaborare con il Datore di Lavoro (cui compete in modo esclusivo) per la valutazione del rischio in esame.
Ne consegue che una UOS, si ripete inutile, troverebbe più razionale collocazione nel Servizio di Prevenzione e Sicurezza.
Non si comprende la previsione di:

1) una UOC “Biomonitoraggio e registro tumori” che ha solo compiti di raccogliere dati numerici, senza erogare nessun servizio effettivo e che, al momento, tale compito è stato esternalizzato;

2)UOSD “Strutture Sanitarie” quando la norma prevede l’istituzione di una commissione;

3)UOS “Allerte alimentari”, quando le stesse vengono smistate ed effettuate dalle UUOO territoriali;

4) UOSD “Flussi ed epidemiologia veterinaria o UOS “Valutazione impatto sanitario e gestione sostanze chimiche”.
Di contro recuperare queste strutture per evitare di abolire UUOO territoriali produttive da assegnare sul territorio stante la vastità e tenendo presente che sono state dimenticate quelle territoriali della la SC di Medicina del Lavoro.
Il Dipartimento di Prevenzione ( pag 56/58) appare carente dal punto di vista normativo ovvero non  viene applicata la Legge 8 Novembre 2012 n.189, di conversione del Decreto Legge 13 Novembre 2012 n.158 (c. d. decreto Balduzzi), nella composizione formale del Dipartimento, il SIAN va inserito nell’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, e nella costituzione delle strutture ad esso afferenti; più precisamente non viene rispettato l’articolo 4 (Dirigenza Sanitaria  e Governo Clinico) che modifica il Dlgs 502/92 al comma 1, lettera d), ovvero,  con questo articolo del decreto “Balduzzi”  è inserito, dopo  il comma 7, dell’art.15 del DLGS 502/92 il: comma 7- quater :

  1. a)“L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa (UOS),  è attribuito dal Direttore Generale,su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza,a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico.”
  2. b)“L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento (UOSD), è attribuito dal Direttore Generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore del dipartimento a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico.”

Ebbene  le 6 strutture territoriali interdistrettuali di “Medicina Veterinaria” con competenze produttive (?), e le UOPC di area medica, sono indicate come UU. OO. SS., ben distinte dalle UU. OO. SS. DD. denominate:
1) Strutture Sanitarie; 2) Promozione della salute; 3) Randagi e benessere animali da affezione; 4) Flussi ed epidemiologia veterinaria che afferiscono al Dipartimento di Prevenzione.

Ciò a significare che ciascuna articolazione deve essere obbligatoriamente interna di una struttura complessa di riferimento ovvero di Sanità Animale, di Igiene Alimenti di Origine Animale, di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche se afferenti alla Medicina Veterinaria; di Igiene Pubblica, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, di Medicina del Lavoro,  di Epidemiologia.

Da quanto riportato nel documento, invece, sembrerebbe che le 6 strutture territoriali interdistrettuali  di “Medicina Veterinaria” con competenze produttive, non siano articolazioni interne  di una struttura complessa, motivo per cui così come sono state ipotizzate non possono esistere  perché  non è possibile attribuire l’incarico di responsabile di struttura semplice senza la UOC di riferimento.
Stesso discorso, anche se più articolato,  è per le cosiddette strutture semplici dei dirigenti medici: le UOPC. Queste strutture a carattere promiscuo, senza disciplina di riferimento, furono  previste dalla Legge Regionale 32/1994 che era antecedente al DPR 484/1997.
Riguardo alle UU.OO.SS.DD.  che dovrebbero riguardare i Dirigenti Veterinari, non è specificato nel documento,  si osserva quanto segue:
1) la denominazione del’U.O.S.D.: “Randagi  e benessere animali da affezione” deve essere modificata perché il “benessere degli animali d’affezione” è un’attività non  compresa  nei LEA vigenti né é prevista in quelli in corso di ratifica;
2) riguardo  all’altra U.O.S.D. : “Flussi ed Epidemiologia veterinaria” non  potrà essere conferito l’incarico di responsabile della medesima U.O.S.D. ad alcun dirigente veterinario, perchè  NESSUN Dirigente Veterinario in servizio presso l’ASL SALERNO è inquadrato formalmente nella disciplina oggetto dell’incarico che è : EPIDEMIOLOGIA, sia dopo vincita di concorso che dopo procedura di mobilità.
 Dipartimento Salute Mentale

Stranamente compaiono, nella organizzazione, incarichi professionali ingenerando confusione fra assetto organizzativo ed incarichi.
Mastodontica appare l’organizzazione dell’area di Neuropsichiatria Infantile, con una struttura complessa, tre strutture semplici ed una struttura semplice dipartimentale.
Non convince, infine, l’accorpamento operato per individuare le SC di Salute Mentale, con specifico riferimento alla UOSM di Mercato San Severino – Sarno – Pagani.
 Il Direttore del Distretto

 Come si concilia l’ultimo periodo “Per le funzioni di coordinamento amministrativo è affiancato da un dirigente amministrativo, in possesso dei requisiti di legge” con lo schema relativo alle “Attività amministrative periferiche -Area di coordinamento”’
Forse siamo tornati ad una UOS Amministrativa?
Articolazione delle Attività Distrettuali

Ancora una volta si confonde assetto organizzativo (riferibile solo alle strutture) con incarichi professionali (semplici o di alta specializzazione).
Sfugge poi la logica di assegnazione: in base a quale parametro?
Sembrerebbe la popolazione residente ma allora non é coerente: ad esempio non si capisce la differenza fra distretto 60 e distretti 61 e 62.
Organizzazione Ospedaliera

UOSD Fisiopatologia respiratoria: non si ritrova né nel POR né nelle discipline ufficiali del Ministero della Salute.
Visto che nell’atto aziendale sono confermati alcuni servizi esistenti, ci si chiede perchè altrettanto non è stato fatto relativamente ad altre attività anch’esse effettuate, esistenti e produttive, con la riconferma quantomeno come servizi, ad es. servizio di immunopatologia del polmone presso il PO di Battipaglia, l’Odontostomatologia presso il PO di Nocera Inferiore.
Si notano diversità di trattamento nell’individuazione delle strutture complesse e/o semplici a parità di disciplina e posti letto a seconda del presidio ospedaliero interessato, inoltre non sempre è rispettato il parametro previsto dalla norma nazionale nell’individuazione della struttura complessa (es. Ortopedia e Traumatologia Polla Sapri).

Dotazione Organica
Nell’atto aziendale, come disposto dal DCA n. 18/2015, è necessario che vengano individuate:

–  la dotazione organica;

– le strutture ove prevedere gli incarichi di posizione organizzativa, a livello centrale, ospedaliero, distrettuale e dipartimentale.

–   le strutture ove prevedere gli incarichi di coordinamento.

L’assenza della dotazione organica non consente allo stato una valutazione di merito per alcune delle unità organizzative contemplate.

I DELEGATI R.S.U. ASL SALERNO

Attanasio Carmine,  Aulisio Giuseppe, Ciaburri Marcello, Della Mura Domenico, Della Porta Alfonso, Faucitano Franco,  Gaeta Raffaele, Giugliano Antonio, Iapicco Antonio, La Rocca Maurizio, Mari Regina, Mazzola Giovanni, Pandolfi Francesco, Paradiso Gerardo, Pergamo Luigi, Ristallo Antonio, Solimeno Pasquale, Sparano Emiddio,  Viciconte Michele.

 

Segretario Generale CISL FP

                         Pietro Antonacchio

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