Proprietari di stabilimenti balneari contro Comune di Camerota : Presentato ricorso al TAR

Alcuni concessionari del Comune di Camerota, proprietari di stabilimenti balneari, aderenti al sindacato di categoria SIB-Confcommercio di Salerno, per il tramite del referente di zona, nonché consigliere comunale di minoranza Pierpaolo Guzzo, il giorno 6 Febbraio 2017, attraverso il proprio legale di fiducia, Avv. Nicola Scarpa, hanno annunciato il ricorso al TAR Campania contro il Comune di Camerota.

Oggetto dell’avverso reclamo è l’annullamento e/o la riforma della Deliberazione di Consiglio Comunale di Camerota (Sa) n.31 del 21/11/2016, riguardante la “Modifica e integrazioni al “Regolamento per il rilascio di concessioni dei beni del demanio comunale e marittimo” approvato con delibera di CC n.19/2006 ed alle “Norme di utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative” approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.18 del 21/02/2012″.”

Con la suddetta deliberazione, l’Ente, pur in assenza del PUAD regionale e del conseguente Piano Comunale – strumenti necessari, volti alla corretta gestione dei beni demaniali, come sancito dalla ex legge 494 del 4/12/1993 -, trova un escamotage per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime finalizzate all’accesso sugli arenili agli avventori diversamente abili. Inoltre, col medesimo documento, si permette, ai concessionari delle strutture balneari ricadenti nell’area della Cala del Cefalo, di realizzare, qualora ve ne fosse l’esigenza, intercapedini di altezza elevata, con riscontro della misura solo dal lato monte della struttura.

Tale espediente, come risulta dal verbale, è stato sottolineato anche in sede di Consiglio Comunale, nella seduta del 21/11/2016, dal consigliere di minoranza Pierpaolo Guzzo, in linea con la posizione del collega Vincenzo Del Gaudio.

Allo stato odierno il Comune di Camerota non dispone di un Piano Comunale consequenziale al PUAD (Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime). Una carenza significativa.

Inoltre, è parimente da notarsi che l’art. 5 del Regolamento per il Demanio Marittimo, approvato dal Comune di Camerota con deliberazione del Commissario Prefettizio N.61 del 21/02/2012, espressamente prevede il “Divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali dalla data di adozione dello stesso fino all’approvazione del PUAD e consequenziale Piano Comunale”.

Aspetto significativo, ma nonostante la carenza normativa in merito, il Comune di Camerota, lo scorso giugno 2016, si avventurava nell’emanazione di un  “Bando per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime con finalità di promozione turistica del territorio”, con Determinazione N.89 del 01/06/2016 e a seguito della delibera di giunta Comunale. Ma in conseguenza alla segnalazione di illegittimità, palesata dal gruppo di opposizione consiliare Guzzo e Del Gaudio, con Determinazione N.97 del 28/06/2016 il Responsabile del Servizio Demanio ha proceduto in autotutela all’annullamento di detto bando.

Per evitare nel futuro simili errori, giunge in soccorso la Deliberazione del Consiglio Comunale N.31 del Novembre 2016. Ma come evidenziato dall’Avv. Nicola Scarpa, detto atto è palesemente illegittimo e viziato, pertanto va annullato, riformato e/o disapplicato, per diversi motivi.

Illegittimo poiché in contrasto con diverse prescrizioni legislative sovra ordinate, tra le quali, soprattutto, il comma 2 dell’art. 17 della L.R. Campania N.6 del 5/04/2016 e il già citato art. 5 del Regolamento per il demanio marittimo approvato presso il Comune di Camerota con Deliberazione del Commissario Prefettizio N.61 del 24/04/2012. Ed in riferimento a quest’ultimo articolo, cui si aggiunge la carenza dell’operato amministrativo in materia, con il deliberato, oggi impugnato, si cerca di aggirare l’ostacolo abrogando il divieto, con palese concretizzazione di vizi.

Viziato perché presenta difetti istruttori e procedurali. L’atto deliberativo è privo del necessario parere di regolarità tecnica, che obbligatoriamente sarebbe dovuto essere reso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ovvero del Settore Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata. Parere non solo obbligatorio, ma anche opportuno e fondamentale, visto che l’atto adottato ed oggi contestato, incide in maniera significativa sul territorio dell’Ente. Parere tecnico che il medesimo Ente, correttamente si è preventivamente munito, allorquando il 21/02/2012, con Deliberazione N.18 del Commissario Prefettizio, ha approvato il Regolamento “Norme di utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative”, che oggi si è inteso parzialmente modificare.

Inoltre qualora la proposta di deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, o sul patrimonio dell’Ente, serve anche il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. Ed i suddetti pareri devono essere allegati alle deliberazioni, costituendone, quando prescritto, contenuto necessario ai fini della regolarità e validità dell’atto.

Dunque la Deliberazione del Consiglio Comunale N.31 del 21/11/2016, constatato che presenta alcune illegittimità, nonché vizi di naturale formale e procedurale, viene impugnata dinanzi al TAR Campania sezione di Salerno.

COMUNICATO STAMPA

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