Scuola, dal 7 aprile si torna in presenza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri 1 aprile il decreto legge n. 44 contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. All’articolo 2 le disposizioni per la scuola.

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Decreto legge in Gazzetta Ufficiale

La disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano e dei Sindaci. La deroga – si precisa – è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

Zona gialla e arancione – Scuole secondarie di secondo grado in presenza per almeno il 50% della popolazione studentesca e fino al 75%, il resto in didattica a distanza. Tutti gli altri in presenza, comprese le seconde e terze classi delle secondarie di primo grado.

Zona rossa – Le attività didattiche dalla seconda media si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

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