Camerota, lotta al randagismo: Comune vieta abbandono animali su territorio

Camerota, lotta al randagismo: Comune vieta abbandono animali su territorio

 

Continua il lavoro dell’Amministrazione Comunale di Camerota per fermare l’abbandono e per regolamentare la detenzione di animali d’affezione. Il sindaco, Mario Scarpitta, vista la delibera di consiglio del 29 dicembre 2017, con oggetto ‘Approvazione Regolamento comunale per l’adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale’, ha pubblicato l’ordinanza numero uno del nuovo anno per dettare le linee guida sulla detenzione, l’adozione e l’abbandono dei cani.

 

«Rilevato che il deprecabile fenomeno del randagismo dei cani ha assunto dimensioni rilevanti e preoccupanti che impongono la presa d’atto del problema e una riflessione approfondita circa i metodi più efficaci per contrastare il fenomeno e prevenire, in futuro, un incremento dello stesso» si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio e visto che «i danni procurati dai cani randagi e la loro pericolosità hanno assunto una autentica piaga locale, divenuta particolarmente intensa, nonché, l’insudiciamento degli spazi ed aree pubbliche, sono sempre più frequenti» il sindaco ha ordinato che «è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale». Ma non solo. Nell’ordinanza è stato pubblicato un elenco di divieti, disposizioni e norme da rispettare:

 

– Tutti i cani, a qualsiasi titolo detenuti, devono essere registrati all’anagrafe canina entro il secondo mese d’età e comunque entro sessanta giorni dall’inizio della detenzione. Al momento dell’iscrizione devono essere contrassegnati con apposito tatuaggio o microchip (detta operazione è completamente gratuita ed indolore per l’animale).

 

– I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico. Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperte al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena di lunghezza tale da consentire adeguato esercizio motorio, gli stessi rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno o molestia.

 

– È proibito tenere in casa, o a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all’abitato, cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

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