Ottavo comune ‘zona rossa’ in Campania, De Luca chiude il paese di Paolisi (Benevento)

(ANSA) – NAPOLI, 8 APR – Ai sette comuni campani già dichiarati ‘zona rossa’ se ne aggiunge un ottavo, il piccolo centro di Paolisi (Benevento), dove la locale Asl segnala un rischio di focolaio epidemico dopo vari casi di contagio registrati in una famiglia che gestisce un’azienda avicola con 50 dipendenti, ognuno dei quali potrebbe avere avuto molti contatti in paese. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato questa sera l’ordinanza che blocca gli ingressi e le uscite da Paolisi, a eccezione del personale sanitario e di quello impegnato nei servizi di emergenza.
    A Paolisi, su un totale di duemila abitanti, risultano positive 17 persone in sorveglianza sanitaria obbligatoria domiciliare e due ricoverate in ospedale a Benevento. Si attendono i risultati dei tamponi eseguiti sul personale dell’azienda avicola. (ANSA).

L’Ordinanza:

Ordinanza n.29 dell’8 aprile 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e stabilisce la zona rossa con i relativi divieti, nel Comune di Paolisi, in provincia di Benevento.
Ecco le misure adottate:

Con decorrenza immediata e fino al 18 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, e salvo ogni adeguamento eventualmente necessario in conseguenza di sopravveniente normativa statale, con riferimento al territorio del Comune di Paolisi (BN)  sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

a)     divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; 

b)     divieto di accesso nel territorio comunale;

c)     sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

2. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020,  22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. 

3. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come   individuate dal Comune   sentita la Prefettura competente.

4. La ASL competente assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari,  dando priorità alla  popolazione  del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni.

5. Il  mancato rispetto  delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi  e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia. 

Comunicato Stampa

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