Marina di Pisciotta: Il Consiglio di Stato “salva”  le opere di riqualificazione e protezione del porto

La sentenza del Massimo Giudice Amministrativo dà ragione al
Comune respingendo l’appello del Mi.B.A.C.T. e ponendo fine alla
contesa apertasi nel 2008. Illegittimo il parere contrario rilasciato dalla Soprintendenza sul procedimento di compatibilità paesaggistica attivato dall’ente locale
cilentano.

Con sentenza n. 4600/2017, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha
respinto l’appello proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo avverso la decisione n. 2481/2015, con la quale la Sezione I del T.A.R.
Campania-Salerno aveva già annullato il parere contrario espresso dalla
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino in
relazione all’accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere marittime realizzate, nel 2008, senza il preventivo nulla osta paesaggistico, a nord-ovest del porto di Marina di Pisciotta.
Il Giudice di appello ha, così, concluso definitivamente l’articolata “querelle” avviata
dall’ente locale cilentano, guidato dal Sindaco Ettore Liguori, per contestare
l’illegittimità degli atti con i quali, nel 2013, l’organo periferico del Mi.B.A.C.T., in
seguito ad una pregressa vertenza amministrativa conclusasi con sentenza n. 1926/2012,
aveva negato l’ammissibilità a sanatoria degli interventi di salpamento delle preesistenti
scogliere artificiali e di costruzione di un pennello a forma di “T” in massi naturali,
con la contigua barriera soffolta, intimandone la demolizione con il ripristino dello
stato dei luoghi. Con il parere contrario annullato dal T.A.R. Campania-Salerno, infatti, la localeSoprintendenza aveva definito negativamente il procedimento attivato per i lavori
intrapresi originariamente sine titulo nell’ambito del bacino portuale pisciottano,
inducendo l’Amministrazione Comunale a proporre il ricorso poi accolto con la sentenza
n. 2481/2015, appellata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con
l’impugnativa ora rigettata dal Consiglio di Stato.
Nel condividere le tesi del Comune di Pisciotta, difeso dagli avvocati Pasquale
D’Angiolillo e Laura Clarizia, il supremo organo giurisdizionale amministrativo ha
confermato l’operato del Tribunale Amministrativo Regionale, seppur con diverse
motivazioni, riconoscendo che il paesaggio non va inteso come “una mera bellezza
panoramica statica e di fatto immutabile o, il che è lo stesso, come il ritratto ideale di un
paesaggio disgiunto dagli uomini che lo vivono”.
Come sottolinea l’avvocato Pasquale D’Angiolillo, “la decisione costituisce un
precedente giurisprudenziale di particolare significatività per la disciplina dei
procedimenti in materia di tutela paesaggistica. Il Consiglio di Stato, infatti, nel
censurare il mancato ‘riassetto in autotutela della vicenda’ da parte del Ministero, ha
ammesso la valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento sulla base di tre
presupposti fondamentali: la non assimilabilità ad un edificio dell’infrastruttura
pubblica, intesa quale ‘opera di conformazione del paesaggio marittimo’ posta a
salvaguardia e ripascimento delle costa e del centro abitato; il carattere manutentivo
delle attività eseguite previa demolizione della preesistente scogliera di protezione del
litorale; la sanabilità di un intervento, ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. n. 42/2004, non
dipendente dalla dimensione delle opere realizzate ma dalla relativa qualificazione
funzionale”.
“Peraltro, la pronuncia di seconde cure”, rimarca l’avvocato Laura Clarizia, “ha
evidenziato come l’area soggetta a vincolo, pur con talune apprezzabili emergenze
naturali, è pur sempre un paesaggio conformato e costruito dall’uomo nel tempo e
necessariamente segue, in una con l’evoluzione tecnologica della difesa delle coste a
tutela dell’incolumità pubblica e del territorio, le esigenze di quell’insediamento urbano,
anche per il futuro”.
Nello specifico, il Giudice amministrativo di secondo grado ha sanzionato l’illegittimità
del parere sfavorevole a suo tempo emesso dalla Soprintendenza salernitana rilevando
che la statuizione del T.A.R., pur accogliendo il ricorso presentato dal Comune di
Pisciotta per altre ragioni, non ne aveva vagliato adeguatamente tutte le censure, in
ragione:
§ “dell’assenza di un vero beneficio alla tutela del contesto paesaggistico derivante
dalla rimessione in pristino, a causa di una lettura non evolutiva delle norme di
salvaguardia a fronte di opere pubbliche utili se non necessitate, oltreché realizzate
in conformità alle relazioni tecniche che ne giustificarono a suo tempo la
realizzazione;
§ dell’irragionevolezza della soluzione ripristinatoria mera, quando la tutela del
paesaggio non prescinde mai da un’adeguata e razionale gestione del bene giuridico
protetto;
§ dell’omessa valutazione che, nel caso in esame, l’opera non è un nuovo molo, ma la
sostituzione delle vecchie, deteriorate ed inefficaci opere di difesa costiera, a prima
vista senza ampliamento di volumi o superfici, come evincesi dalla relazione tecnica
allegata all’istanza del Comune per la sanatoria, per cui al più trattasi di
manutenzione straordinaria senza incrementi;
§ dell’omessa statuizione in coerenza con i premessi concetti secondo i quali tale opera
non creerebbe un maggior carico urbanistico;
§ dell’omessa motivazione per cui l’opera stessa genererebbe nuovi volumi o superfici
urbanisticamente rilevanti”.
Nel definire il contenzioso, il Consiglio di Stato ha anche evidenziato la necessità del
“doveroso coordinamento tra le esigenze d’incolumità collettiva e di salvaguardia
costiera, sottese al predetto pennello e quelle proprie della tutela del paesaggio”, onde
“pervenire ad un rapido ed equilibrato riassetto complessivo, che non crei situazioni,
anche potenziali, di pericolo all’igiene ed all’incolumità pubblica nei confronti della
collettività locale”.

Comunicato Stampa

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